Etichettatura e Pubblicità

La scelta di alimenti e bevande condiziona la nostra dieta in termini di apporti ed equilibrio nutrizionale. Leggere e comprendere le etichette degli alimenti è importante perchè ci consente di fare scelte più sane e consapevoli. L’etichetta riporta informazioni sul contenuto nutrizionale del prodotto e fornisce una serie di indicazioni per comprendere come i diversi alimenti concorrono ad una dieta corretta ed equilibrata.

Il Regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori aggiorna e semplifica le norme precedenti sull’etichettatura degli alimenti. Lo scopo di tale innovazione è quello di tutelare ulteriormente la salute dei consumatori e assicurare un’informazione chiara e trasparente. Il Regolamento introduce alcune importanti novità. Altro aspetto importante dell’etichettatura degli alimenti sono le indicazioni nutrizionali e sulla salute (claims), disciplinate dal Regolamento (CE) 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Il Ministero della Salute con questo opuscolo desidera fornire uno strumento che permetta al consumatore di comprendere le “nuove” etichette e di fare scelte informate.

L’Imprenditore Agricolo, quindi, per tutelare tutelare il consumatore e informarlo adeguatamente sulle caratteristiche del prodotto che acquista, oltre che per regolare i rapporti fra le aziende e i contenuti delle pubblicità comparative, attraverso l’etichetta che appone sui prodotti e i messaggi pubblicitari( locandine, volantini, depliants) deve trasmettere tutte le informazioni essenziali per consentire una valutazione consapevole da parte del cliente. quindi, Elenco degli ingredienti, data di produzione, data di scadenza, modalità di conservazione, caratteristiche nutrizionali, qualità organolettiche. Per ciò che riguarda la pubblicità, valgono le stesse regole per tutte le altre forme di vendita. La pubblicità deve essere onesta, veritiera, corretta, ben riconoscibile e, quindi non ingannevole.

Il campo di applicazione del Regolamento è quindi più ampio rispetto alla normativa precedente. Esso, infatti, si applica: agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare, quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività e quelli destinati alla fornitura delle collettività (rientrano nell’ambito di applicazione, quindi, i pubblici esercizi, le mense, i catering) ai servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto, quando il luogo di partenza si trovi nel territorio di Stati membri cui si applica il Trattato.

Normativa di riferimento

Reg. CE 1924/2006 – Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornita sui prodotti alimentari

Reg. CE 1169/2011 – Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori

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