Normativa Fiscale

Gli Imprenditori Agricoli che intendono esercitare la vendita diretta devono essere iscritti nella sezione speciale del Registro delle Imprese anche se lavorare in regime di esonero.

Gli imprenditori agricoli possono vendere anche prodotti acquistati da terzi purché:

  • Siano prevalenti i propri prodotti
  • Appartengano al medesimo comparto produttivo di quelli della propria azienda
  • I prodotti acquistati da terzi non devono essere trasformati

Per quanto concerne l’esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli, non si applicano le specifiche regole sulla disciplina del commercio previste dal Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 relativamente ai requisiti di accesso, alla programmazione dell’attività distributiva e agli orari di apertura degli esercizi di vendita.

Si applicano, invece, le suddette regole qualora l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende superi i 160 mila euro per gli Imprenditori individuali ei 4 milioni di euro per le società.

Per quanto riguarda gli aspetti tributari, si evidenzia che, il comma 2 dell’Art. 34 del Decreto IVA considera produttori agricoli coloro che esercitano le attività previste dall’Art. 2135 del Codice Civile e che, sono considerate agricole anche le attività di commercializzazione di prodotti acquistati da terzi a condizione che sia rispettato il principio della prevalenza dei prodotti propri. Dette attività possono essere considerate produttive di reddito agrario a condizione che siano contemplate nell’elenco contenuto nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 febbraio 2015. in questo caso, l’Imprenditore Agricolo non è tenuto a rilasciare scontrino fiscale o ricevuta fiscale deve, però, annotare gli incassi giornalieri nel registro dei corrispettivi entro il primo giorno non festivo successivo alla vendita. Il registro dei corrispettivi deve essere tenuto nel luogo di vendita.

I vantaggi fiscali delle vendita diretta sono soggettivi, cioè dipendono dalle caratteristiche del soggetto che realizza la vendita diretta. Tali vantaggi sono legati alla possibilità di considerare i ricavi della vendita diretta come parte del reddito agrario, alla pari con i ricavi derivanti dalla normale attività agricola esercitata dall’impresa agricola, e quindi alla possibilità di beneficiare delle varie agevolazioni fiscali che riguardano, in particolare , la determinazione del reddito imponibile dell’azienda, le aliquote IRES e IRAP applicabili, il regime IVA applicato.

Non esiste quindi un unico trattamento fiscale della vendita diretta: l’impatto fiscale va valutato, di volta in volta, in base alla formula di vendita adottata. 

Normativa di riferimento

Decreto del 13 febbraio 2015 – Ministero Economia e Finanza – Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all’art. 32 del Testo Unico delle imposte sui redditi

Tassazione applicabile

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