I Soggetti
I soggetti che possono esercitare l’attività didattica sono gli Imprenditori Agricoli che utilizzano la propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvi-coltura, allevamento del bestiame che devono comunque rimanere principali.
Sono, quindi, Agricoltori che, oltre a svolgere le normali attività agricole e zootecniche, offrono all’utenza percorsi educativi e formativi, di uno o più giorni, incentrati sulla conoscenza dell’agricoltura, del territorio, dell’ambiente naturale, della gastronomia locale, della gestione delle risorse, del paesaggio, delle tradizioni rurali, dell’artigianato rurale ed artistico, dei modelli produttivi e sociali del passato e del presente e in generale del patrimonio storico-culturale per stimolare riflessioni e azioni consapevoli a favore dello sviluppo sostenibile.
Parliamo, quindi, di:
- Soggetti
- Attività agricole essenziali
- Attività connesse
Normativa di riferimento
Decreto Legislativo 228 del 18/05/2001 – Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, Agriturismo, vendita diretta
Fattorie Didattiche
Soggetti
Gli Imprenditori Agricoli sono quelli definiti all’Art . 2135 del Codice Civile modificato dal decreto Legislativo 228 del 18 maggio 2001.
“E’ imprenditore agricolo che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”.
Il D.Lgs. 18 maggio 2001 , n. 228 ha disposto (con l’art.1, comma 2) che “Si ulteriori imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniti prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico”.
Attività Agricole essenziali
Le attività agricole essenziali consistono in:
Coltivazione del fondo : finalizzata all’ottenimento di un raccolto
Selvicoltura : coltura del bosco (il solo sfruttamento non è considerato attività agricola)
Allevamento di animali : allevamento di qualunque specie, compresa l’itticoltura (il solo commercio di bestiame no è considerata attività agricola).
“Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”.
Attività Connesse
Si intendono comunque connesse le attività’, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che hanno ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definita dalla legge ”.
Sono attività che per loro natura costituiscono attività di impresa commerciale, ma cambiano natura, diventano quindi attività di impresa agricola, in quanto esiste una connessione con un’attività agricola essenziale.
Affinché tali attività non facciano acquisire all’imprenditore la qualifica di imprenditore commerciale, sono necessarie due connessioni:
Connessione soggettiva:
Le attività sono esercitate dal medesimo Imprenditore agricolo , quindi che già esercita attività agricole essenziali;
Connessione oggettiva:
L’art. 2135 cc menziona il criterio di prevalenza due volte e lo fa secondo accezioni differenti:
1) L’espressione è riferita alla produzione (prevalenza per prodotto);
2) Il suddetto criterio è riferito alle attrezzature e alle risorse (prevalenza per attività).
A sua volta, la prevalenza dei prodotti è stata intesa nei due ulteriori significati:
1) Di tipo quantitativo, nel senso di qualificare le attività di trasformazione, manipolazione, commercializzazione dei prodotti agricoli come attività agricole per connessione esclusivamente là dove la produzione del bene finale sia avvenuta mediante l’uso prevalente di prodotti della propria impresa agricola rispetto a quelli acquistato da terzi.
2) Di tipo reddituale-valoriale che si rinvia, invece, alla prevalenza dell’attività dalla quale deriva la maggior fonte di guadagno